Art. 21 
 
                  Anticipo del contributo agli enti 
                       di promozione sportiva 
 
  1. Al fine di sostenere  le  attivita'  degli  enti  di  promozione
sportiva a carattere nazionale, operanti a livello  regionale,  nelle
more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
contributo per l'anno 2020 di cui all'art. 13 della  legge  regionale
n. 8/2003, come  prorogato  dall'art.  1  della  legge  regionale  n.
5/2020, l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  ed
erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il
28 febbraio 2020, un importo pari al  50  per  cento  del  contributo
concesso nell'anno 2019.