Art. 21 Anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva 1. Al fine di sostenere le attivita' degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2020 di cui all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003, come prorogato dall'art. 1 della legge regionale n. 5/2020, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ed erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019.