Art. 22 Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive 1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale n. 8/2003, sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020. 2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione e' prorogato al 30 giugno 2021. 3. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione e' prorogato al 30 giugno 2022. 4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'art. 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale n. 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 dicembre 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione e' prorogato al 30 aprile 2022.