Art. 22 
 
                   Annullamento e riprogrammazione 
                     di manifestazioni sportive 
 
  1. Al fine di  sostenere  il  settore  dello  sport,  i  contributi
concessi negli anni 2019 e 2020, a valere  sugli  articoli  11  e  18
limitatamente all'organizzazione di  manifestazioni  sportive,  della
legge regionale n. 8/2003, sono confermati  in  capo  ai  beneficiari
anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano  state  o
saranno  annullate  in   conseguenza   dei   provvedimenti   connessi
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e    successivamente
riprogrammate, previa comunicazione al servizio competente in materia
di sport entro il 31 dicembre 2020. 
  2. I beneficiari dei contributi concessi per  l'anno  2019  di  cui
all'art. 11 della  legge  regionale  n.  8/2003  hanno  l'obbligo  di
realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche  successivamente
al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il  termine
previsto per la presentazione della rendicontazione e'  prorogato  al
30 giugno 2021. 
  3. I beneficiari dei contributi concessi per  l'anno  2020  di  cui
all'art. 11 della  legge  regionale  n.  8/2003  hanno  l'obbligo  di
realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche  successivamente
al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2022. Il  termine
previsto per la presentazione della rendicontazione e'  prorogato  al
30 giugno 2022. 
  4. I beneficiari dei contributi concessi per  l'anno  2020  di  cui
all'art.  18,  limitatamente  all'organizzazione  di   manifestazioni
sportive,  della  legge  regionale  n.  8/2003  hanno  l'obbligo   di
realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche  successivamente
al 30 dicembre 2020 ed entro il termine  del  31  dicembre  2021.  Il
termine  previsto  per  la  presentazione  della  rendicontazione  e'
prorogato al 30 aprile 2022.