Art. 23 Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 8/2003 1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 8/2003 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validita' del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.».