Art. 23 
 
                        Modifica all'art. 29 
                   della legge regionale n. 8/2003 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 8/2003  e'
aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in
corso di  validita'  del  sottoscrittore  della  procura  costituisce
elemento integrabile in ogni fase del  procedimento  attuativo  delle
disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative
regionali in materia di sport.».