Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 17 
                  della legge regionale n. 16/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  16/2014  le
parole: «, diverse da quelle di cui al comma 2  dell'art.  10,»  sono
soppresse. 
  2. Le domande per la concessione degli incentivi  di  cui  all'art.
17, comma 1, della legge  regionale  n.  16/2014,  i  cui  criteri  e
modalita' sono disciplinati dal  regolamento  regionale  emanato  con
decreto  del  Presidente  della  Regione  16  agosto  2017,  n.   191
(Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di  incentivi
per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  di  miglioramento
funzionale, di messa in sicurezza nonche' di adeguamento  tecnologico
della dotazione strutturale e delle  attrezzature  tecniche  di  sale
teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia  Giulia,
ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n.  16  -
Norme regionali in materia di attivita'  culturali),  possono  essere
presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di
convenzione con l'Ente teatrale regionale del  Friuli-Venezia  Giulia
(ERT  FVG),  per  la  gestione  delle   relative   strutture   e   la
programmazione  di  rassegne  e  spettacoli,  e  dagli  enti   locali
associati all'Ente teatrale regionale del Friuli-Venezia Giulia  (ERT
FVG). 
  3. In via transitoria e per  il  solo  anno  2020,  il  termine  di
presentazione delle domande di cui al comma 2  e'  di  trenta  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono
fatte salve le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge.