Art. 4 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2014 1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2014 le parole: «, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 10,» sono soppresse. 2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, i cui criteri e modalita' sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonche' di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - Norme regionali in materia di attivita' culturali), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente teatrale regionale del Friuli-Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente teatrale regionale del Friuli-Venezia Giulia (ERT FVG). 3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 e' di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.