Art. 6 Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria 1. Sono abrogati: a) i commi da 38 a 40 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015); b) il comma 33 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015); c) i commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). 2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.