Art. 6 
 
     Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata 
         di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) i commi da 38 a  40  dell'art.  6  della  legge  regionale  30
dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015); 
    b) il comma 33 dell'art. 6 della legge regionale 6  agosto  2015,
n. 20 (Assestamento del bilancio 2015); 
    c) i commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge  regionale  29  dicembre
2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). 
  2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  continua  ad  applicarsi  la  normativa
regionale previgente.