Art. 8 Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attivita' culturali. 1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale n. 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale n. 16/2014, non si procede, ne' in sede di valutazione delle domande di incentivo per l'annualita' 2021 ne' ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attivita' svolte nell'annualita' 2020, nonche' alla verifica del mantenimento nell'annualita' 2020 dei requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 16/2014. 3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale n. 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.