Art. 8 
 
Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi  annuali  a  progetti  o
  programmi triennali nel settore delle attivita' culturali. 
 
  1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali
a progetti o programmi triennali di cui agli  articoli  9,  comma  2,
lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma
2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26,  comma
2, lettera a), e comma 3, della  legge  regionale  n.  16/2014  e  in
considerazione della sospensione  di  manifestazioni,  iniziative  ed
eventi  di  natura  culturale  disposta  con  provvedimenti  connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto
dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge  regionale
n. 16/2014, non si procede, ne' in sede di valutazione delle  domande
di incentivo per l'annualita' 2021 ne' ad altri  fini  alla  verifica
del  rispetto  degli   indicatori   di   dimensione   qualitativa   e
quantitativa   riferiti   alle   iniziative   e   attivita'    svolte
nell'annualita'  2020,  nonche'  alla   verifica   del   mantenimento
nell'annualita' 2020 dei requisiti per l'ammissione ai  finanziamenti
triennali. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche agli incentivi di cui all'art. 30-bis della  legge
regionale n. 16/2014. 
  3. I termini per la presentazione delle domande per la  concessione
degli incentivi di cui al  comma  stabiliti  in  via  perentoria  dai
regolamenti attuativi delle norme della legge  regionale  n.  16/2014
citate  al  medesimo  comma   1,   possono   essere   prorogati   con
deliberazione di Giunta regionale.