Art. 3 Sospensione delle rateizzazioni in materia di edilizia residenziale 1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla rateizzazione della restituzione di contributi concessi in base alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale, il pagamento delle singole rate e' sospeso, previa istanza, a partire dalla rata scaduta nel mese di marzo 2020 e riprende a decorrere con le rate in scadenza dal 1° gennaio 2021. La sospensione non determina l'applicazione di interessi maturati nel periodo di sospensione. 2. La medesima sospensione si applica ai casi in cui la rateizzazione venga concessa in base a istanze presentate ovvero accolte successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano ai casi di mancato pagamento di rate che abbiano comportato o possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.