Art. 3 
 
                   Sospensione delle rateizzazioni 
                 in materia di edilizia residenziale 
 
  1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell'art. 52
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla
rateizzazione della restituzione di contributi concessi in base  alla
normativa regionale in materia di edilizia residenziale, il pagamento
delle singole rate e' sospeso, previa istanza, a partire  dalla  rata
scaduta nel mese di marzo 2020 e riprende a decorrere con le rate  in
scadenza  dal  1°  gennaio  2021.  La   sospensione   non   determina
l'applicazione di interessi maturati nel periodo di sospensione. 
  2.  La  medesima  sospensione  si  applica  ai  casi  in   cui   la
rateizzazione venga concessa in  base  a  istanze  presentate  ovvero
accolte successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non  si  applicano  ai
casi di mancato pagamento di rate che abbiano  comportato  o  possano
comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.