Art. 4 Sospensione dei termini dei versamenti relativi a tributi regionali 1. Con riferimento ai soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della regione sono sospesi i termini dei versamenti relativi alla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2020. 2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente, gia' versato. 3. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore sospensione o differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.