Art. 4 
 
               Sospensione dei termini dei versamenti 
                    relativi a tributi regionali 
 
  1. Con riferimento ai soggetti aventi la residenza o la sede legale
o la sede operativa nel  territorio  della  regione  sono  sospesi  i
termini  dei  versamenti  relativi  alla  tassa  per   l'abilitazione
all'esercizio professionale e al tributo speciale per il deposito  in
discarica dei rifiuti solidi scadenti nel  periodo  compreso  tra  la
data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2020. 
  2. I versamenti  sospesi  nel  periodo  di  cui  al  comma  1  sono
effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione,  entro
il 30  settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto
eventualmente, gia' versato. 
  3. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disporre  con  propria
deliberazione l'ulteriore sospensione o differimento dei  termini  di
cui  ai  commi  1  e  2  in  relazione  all'evolversi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.