Art. 5 
 
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi  dell'Imposta
  regionale  sulle   formalita'   di   trascrizione,   iscrizione   e
  annotazione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro  automobilistico
  (I.R.T.) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono
sospesi  i  termini  degli  adempimenti  e  dei  connessi  versamenti
relativi all'Imposta  regionale  sulle  formalita'  di  trascrizione,
iscrizione  e  annotazione  dei   veicoli   nel   pubblico   registro
automobilistico  (I.R.T.),  disciplinata  dall'art.  14  della  legge
regionale 28  dicembre  2017,  n.  45  (Legge  di  stabilita'  2018),
scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 
  2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui  al
comma 1 sono effettuati senza sanzioni  e  interessi  entro  il  mese
successivo al termine del periodo di sospensione. Non si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disporre  con  propria
deliberazione la modifica dei termini di  cui  ai  commi  1  e  2  in
relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.