Art. 5 Sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi dell'Imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi i termini degli adempimenti e dei connessi versamenti relativi all'Imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), disciplinata dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 3. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con propria deliberazione la modifica dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.