Art. 6 
 
                     Termine per l'approvazione 
                 dei piani comunali di illuminazione 
 
  1. I termini per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione
di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  regionale  18
giugno  2007,  n.  15  (Misure  urgenti  in  tema   di   contenimento
dell'inquinamento  luminoso,  per  il  risparmio   energetico   nelle
illuminazioni  per  esterni  e  per   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'attivita' svolta dagli osservatori  astronomici),  scaduti  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  fissati  in
ventiquattro mesi decorrenti dalle date stabilite per  l'approvazione
dei piani medesimi ai sensi dell'art. 7 del regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.
(Regolamento per la  concessione  ai  comuni  di  contributi  per  la
predisposizione dei piani comunali di  illuminazione,  in  attuazione
dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale  18  giugno  2007,  n.
15). 
  2.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi assegnati ai comuni che, alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  hanno  presentato  i   piani   comunali   di
illuminazione oltre il termine fissato dall'art.  7  del  regolamento
emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 197/2015.