Art. 8 
 
                         Modifica all'art. 5 
                   della legge regionale n. 5/2020 
 
  1. All'art. 5 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori
misure  urgenti  per  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19), dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. In deroga alla vigente normativa in materia  di  percorsi
personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art.  36,  comma
3-bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del  lavoro),  i
premi di incentivazione previsti al punto  4.2  degli  "Indirizzi  in
materia di definizione e attivazione  delle  tipologie  dei  percorsi
personalizzati di integrazione lavorativa,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 3-bis, lettera c) della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18
(norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre
2015, n. 2429, sono comunque corrisposti  per  tutto  il  periodo  di
sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.».