Art. 9 
 
                Interventi a sostegno delle famiglie 
            e dei servizi educativi per la prima infanzia 
 
  1. In considerazione del perdurare della  sospensione  dei  servizi
educativi per la prima infanzia, al comma 1 dell'art. 10 della  legge
regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti  per  far  fronte
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),  dopo  le  parole   «da
COVID-2019,» sono aggiunte le seguenti:  «per  i  mesi  di  febbraio,
marzo e aprile 2020». 
  2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono autorizzati
a utilizzare  i  fondi  regionali  trasferiti  per  l'anno  educativo
2019/2020 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005,
n.  20  (Sistema  educativo  integrato  dei  servizi  per  la   prima
infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio
FSE per i mesi di marzo e aprile 2020. 
  3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei  tempi  di
vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali
dei comuni sono altresi' autorizzati a rimborsare  a  ciascun  nucleo
familiare avente diritto alla data del 30 aprile  2020  al  beneficio
per l'abbattimento  delle  rette  di  cui  all'art.  15  della  legge
regionale n. 20/2005 o al  buono  di  servizio  a  valere  sul  Fondo
sociale  europeo  di  cui  all'avviso  approvato   con   decreto   n.
2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per  la  realizzazione  del  Programma
Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio
e fino al mese di agosto  2020,  per  servizi  socio-educativi  e  di
sostegno alla genitorialita' o  per  servizi  di  baby  sitting,  nel
limite massimo dell'intensita' del beneficio o del buono di  servizio
gia' riconosciuto mensilmente. 
  4. I servizi socio-educativi e di sostegno alla  genitorialita'  di
cui al comma 3  sono  promossi  da  soggetti  pubblici  o  privati  e
organizzati anche in modalita' domiciliare ed  erogati  nel  rispetto
delle disposizioni valide sul  territorio  regionale  in  materia  di
gestione   dell'emergenza   epidemiologica   e   contenimento   della
diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono  regolati  da
contratti di  lavoro  domestico  o  mediante  prestazioni  di  lavoro
occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui  all'art.  54-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria, iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo), convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  5. Il genitore al quale e' stato riconosciuto il beneficio  di  cui
all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 o il buono  di  servizio
FSE presenta la domanda di rimborso  all'ente  gestore  del  servizio
sociale   del   Comune   di   riferimento,   corredata   dei   titoli
giustificativi delle spese sostenute unitamente  alla  documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento, secondo i seguenti termini: 
    a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute  nei  mesi  di
maggio e giugno; 
    b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di
luglio e agosto. 
  6. Il contributo per le spese del  mese  di  riferimento  non  puo'
superare il limite massimo dell'intensita' del beneficio o del  buono
di servizio gia' riconosciuto mensilmente  per  l'abbattimento  delle
rette ed e' cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino  alla
concorrenza della spesa sostenuta. 
  7. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le
spese di cui al comma 3, gli enti gestori  dei  servizi  sociali  dei
comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi  trasferiti  per  l'anno
educativo 2019/2020 ai sensi dell'art. 15 della  legge  regionale  n.
20/2005 e in attuazione del Programma Specifico n. 23/2018. 
  8. L'Amministrazione regionale autorizza altresi' gli enti  gestori
dei servizi sociali a impiegare le risorse residue non  utilizzate  e
risultanti in sede di rendicontazione, sulla misura di cui al comma 3
e sul fondo per l'abbattimento delle rette a  carico  delle  famiglie
per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per  l'anno  educativo
2019/2020, in compensazione della quota del fondo, di cui all'art. 15
della legge regionale n.  20/2005,  derivante  dal  riparto  relativo
all'anno educativo 2020/2021. 
  9. Fermo restando il termine della  rendicontazione  finale  al  1°
dicembre 2020, al fine del ricalcolo in compensazione  delle  risorse
spettanti per l'anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli
enti gestori  dei  servizi  sociali  presentano  una  rendicontazione
intermedia di quanto speso nel periodo intercorrente dal 1° settembre
2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all'abbattimento delle
rette e alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo  e
aprile  2020,  per  servizi  socio-educativi  e  di   sostegno   alla
genitorialita'  o  per  servizi  di   baby   sitting   e   comunicano
all'Amministrazione regionale l'ammontare delle risorse  residue  non
utilizzate per il periodo di riferimento. 
  10. In considerazione della situazione di emergenza  epidemiologica
e ai fini della ripartizione del  Fondo  per  il  contenimento  delle
rette di cui all'art. 15-ter della legge regionale  n.  20/2005,  per
l'anno 2020 l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  ripartire,
con i medesimi criteri previsti dal  regolamento,  il  30  per  cento
dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti  gestori
richiedenti che nei mesi di marzo e  aprile  2020  hanno  ridotto  la
retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per  cento
e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto. 
  11. In deroga a quanto previsto dall'art. 15-ter,  comma  1,  della
legge regionale n. 20/2005  e  nelle  more  del  completamento  delle
procedure di accreditamento, la domanda puo'  essere  presentata  dai
soggetti gestori pubblici e privati di servizi per la prima  infanzia
di cui all'art. 3 della medesima legge regionale  n.  20/2005,  anche
non accreditati purche' abbiano  sottoscritto  per  l'anno  educativo
2019/2020 il disciplinare di impegni  con  il  Servizio  sociale  dei
comuni ai sensi dell'art. 14 del regolamento emanato con decreto  del
Presidente  della  Regione  10  luglio  2015,  n.  139   (Regolamento
concernente i criteri e le modalita' di ripartizione  del  fondo  per
l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per  la  frequenza
ai servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  le  modalita'  di
erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale  18
agosto 2005, n. 20 - Sistema educativo integrato dei servizi  per  la
prima infanzia). 
  12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la
prima infanzia  e  favorire  la  rimodulazione  e  flessibilizzazione
dell'attivita' conseguente all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
in sede di rendicontazione del contributo di cui  al  comma  11,  per
l'anno educativo 2019/2020 verranno ammesse anche le spese  sostenute
nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati
da  autorita'  pubbliche  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.