Art. 9 Interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia 1. In considerazione del perdurare della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole «da COVID-2019,» sono aggiunte le seguenti: «per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020». 2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020. 3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono altresi' autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l'abbattimento delle rette di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo sociale europeo di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialita' o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensita' del beneficio o del buono di servizio gia' riconosciuto mensilmente. 4. I servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialita' di cui al comma 3 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalita' domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96. 5. Il genitore al quale e' stato riconosciuto il beneficio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 o il buono di servizio FSE presenta la domanda di rimborso all'ente gestore del servizio sociale del Comune di riferimento, corredata dei titoli giustificativi delle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, secondo i seguenti termini: a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno; b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto. 6. Il contributo per le spese del mese di riferimento non puo' superare il limite massimo dell'intensita' del beneficio o del buono di servizio gia' riconosciuto mensilmente per l'abbattimento delle rette ed e' cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta. 7. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le spese di cui al comma 3, gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 e in attuazione del Programma Specifico n. 23/2018. 8. L'Amministrazione regionale autorizza altresi' gli enti gestori dei servizi sociali a impiegare le risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione, sulla misura di cui al comma 3 e sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2019/2020, in compensazione della quota del fondo, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, derivante dal riparto relativo all'anno educativo 2020/2021. 9. Fermo restando il termine della rendicontazione finale al 1° dicembre 2020, al fine del ricalcolo in compensazione delle risorse spettanti per l'anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli enti gestori dei servizi sociali presentano una rendicontazione intermedia di quanto speso nel periodo intercorrente dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all'abbattimento delle rette e alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo e aprile 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialita' o per servizi di baby sitting e comunicano all'Amministrazione regionale l'ammontare delle risorse residue non utilizzate per il periodo di riferimento. 10. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica e ai fini della ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette di cui all'art. 15-ter della legge regionale n. 20/2005, per l'anno 2020 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a ripartire, con i medesimi criteri previsti dal regolamento, il 30 per cento dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per cento e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto. 11. In deroga a quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 1, della legge regionale n. 20/2005 e nelle more del completamento delle procedure di accreditamento, la domanda puo' essere presentata dai soggetti gestori pubblici e privati di servizi per la prima infanzia di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 20/2005, anche non accreditati purche' abbiano sottoscritto per l'anno educativo 2019/2020 il disciplinare di impegni con il Servizio sociale dei comuni ai sensi dell'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). 12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire la rimodulazione e flessibilizzazione dell'attivita' conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di rendicontazione del contributo di cui al comma 11, per l'anno educativo 2019/2020 verranno ammesse anche le spese sostenute nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorita' pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.