Art. 2 Interventi oggetto di finanziamento 1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura. 2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano: a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare: 1) sistemazioni del piano viabile; 2) sistemazione dei marciapiedi; 3) attraversamenti pedonali; 4) illuminazione; b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale; c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.