Art. 2 
 
                 Interventi oggetto di finanziamento 
 
  1.  Sono  finanziati  con  la  presente  legge  esclusivamente  gli
interventi sulle strade comunali e loro strette pertinenze funzionali
all'esercizio  in  sicurezza  della  circolazione,  di   manutenzione
ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche
geometriche e funzionali dell'infrastruttura. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano: 
    a) lavori per favorire la sicurezza  dei  pedoni  e  delle  altre
utenze deboli, quali in particolare: 
      1) sistemazioni del piano viabile; 
      2) sistemazione dei marciapiedi; 
      3) attraversamenti pedonali; 
      4) illuminazione; 
    b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale; 
    c)  sistemazione  e  sostituzione  della  segnaletica  verticale,
sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.