Art. 4 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 2, relativamente alle  spese
di parte corrente, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per  l'anno
2020 a  valere  sulla  Missione  n.  10  (Trasporti  e  diritto  alla
mobilita'), Programma n. 5 (Viabilita'  e  infrastrutture  stradali),
Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente  alle  spese  in  conto
capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro, suddivisa  in  ragione
di 200.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per l'anno 2021 e di
1 milione di euro per l'anno 2022, a  valere  sulla  Missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma n.  5  (Viabilita'  e
infrastrutture stradali), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, mediante
rimodulazione di  pari  importo  all'interno  della  Missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma n.  5  (Viabilita'  e
infrastrutture  stradali),  Titolo   n.   1   (Spese   correnti)   e,
relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione  di  pari  importo
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione  n.
10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma n. 5 (Viabilita' e
infrastrutture stradali), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.