Art. 2 Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo 1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita', in conformita' alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e pubblicita', la validita' delle concessioni con finalita' turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attivita' cantieristiche connesse, nonche' con finalita' di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonche' modifiche alle leggi regionali n. 17/2009, n. 28/2002 e n. 22/2006) e dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, e' estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari. 2. La durata degli atti concessori e' prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.