Art. 2 
 
               Modifica della durata delle concessioni 
                        del demanio marittimo 
 
  1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di
garantire  certezza   alle   situazioni   giuridiche   e   assicurare
l'interesse  pubblico  all'ordinata  gestione   del   demanio   senza
soluzione di continuita', in conformita' alle  previsioni  dei  commi
682 e 683 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel  rispetto  dei
principi di imparzialita', trasparenza e  pubblicita',  la  validita'
delle concessioni con  finalita'  turistico  ricreativa  e  sportiva,
diportistica  e  attivita'  cantieristiche  connesse,   nonche'   con
finalita' di acquacoltura sia in mare  che  in  laguna,  disciplinate
dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme  in  materia  di
demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica  alla
legge regionale n. 16/2002 in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di
demanio  idrico),  dalla  legge  regionale  21  aprile  2017,  n.  10
(Disposizioni in materia  di  demanio  marittimo  regionale,  demanio
ferroviario e demanio  stradale  regionale,  nonche'  modifiche  alle
leggi regionali n. 17/2009, n. 28/2002 e n. 22/2006)  e  dalla  legge
regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e
acquacoltura), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla
data del 31 dicembre 2018,  con  scadenza  antecedente  al  2033,  e'
estesa  fino  alla  data  del  31  dicembre  2033   a   domanda   dei
concessionari. 
  2. La durata degli atti concessori e' prorogata fino al termine del
procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di
un anno decorrente dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.