Art. 3 
 
         Inserimento dell'art. 57-bis nella legge regionale 
          n. 10/2017 in materia di rateizzazione del debito 
 
  1. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 10/2017 e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 57-bis (Rateizzazione). - 1. E'  ammessa  la  rateizzazione
delle somme dovute  per  l'occupazione  del  bene  demaniale  qualora
sussista un'oggettiva situazione  di  inesigibilita'  a  causa  della
situazione   patrimoniale   del   debitore,   ovvero   di   difficile
esigibilita'  del  credito  in  un'unica  soluzione,   su   richiesta
documentata del soggetto debitore. 
    2.  In  caso  di  contestazione   giudiziale   del   credito   la
rateizzazione e' ammessa  per  l'intero  importo  dovuto,  maggiorato
degli interessi calcolati ai sensi del comma 3. 
    3. La rateizzazione e' ammessa in un  massimo  di  sessanta  rate
mensili  ed  e'  disposta   con   decreto   dell'ufficio   competente
all'accertamento del credito. Il pagamento  avviene  attraverso  rate
mensili posticipate maggiorate degli  interessi  calcolati  al  tasso
legale. 
    4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e  3  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.».