Art. 5 Modalita' di rappresentazione cartografica del cammino (art. 5, comma 1, lettera c), legge regionale n. 35/2018) 1. Il percorso del cammino comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, deve essere rappresentato tramite geo-referenziazione e cartografia. 2. La traccia GPS del percorso del cammino e' riportata, in formato digitale, a scala 1:25.000 e tramite cartografia a scala 1:10.000 nella cartografia regionale. 3. I tratti del percorso devono essere indicati con una linea continua; i tratti dei percorsi a piedi che attraversano o intersecano tratti stradali asfaltati devono essere indicati con linea gialla.