Art. 5 
 
Modalita' di rappresentazione cartografica del cammino (art. 5, comma
             1, lettera c), legge regionale n. 35/2018) 
 
  1. Il percorso del  cammino  comprese  le  intersezioni  con  altri
cammini  e  le  sue  varianti,  deve  essere  rappresentato   tramite
geo-referenziazione e cartografia. 
  2. La traccia GPS del percorso del cammino e' riportata, in formato
digitale, a scala 1:25.000 e tramite  cartografia  a  scala  1:10.000
nella cartografia regionale. 
  3. I tratti del percorso  devono  essere  indicati  con  una  linea
continua;  i  tratti  dei  percorsi  a  piedi  che   attraversano   o
intersecano tratti stradali  asfaltati  devono  essere  indicati  con
linea gialla.