(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27  del
                           20 aprile 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche); 
  Visto il decreto-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  (Misure  urgenti  di
sostegno per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19); 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  (Disposizioni  urgenti
per il potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  in  relazione
all'emergenza COVID-19); 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18   (Misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19  (Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
sull'intero territorio nazionale); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
sull'intero territorio nazionale); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
sull'intero territorio nazionale); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  2020,
n.  19  recante   misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19   applicabili   sull'intero   territorio
nazionale); 
  Vista la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  31  gennaio  2020
(Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La particolare, gravita' dell'emergenza sanitaria in  atto  ha
determinato la necessita' di porre in essere a livello regionale,  in
conformita' a quanto  previsto  a  livello  nazionale,  straordinarie
misure  di  prevenzione,  gestione  e   contenimento   del   fenomeno
pandemico, adottate con specifiche  ordinanze  del  Presidente  della
Giunta regionale; 
    2. Unitamente  alle  misure  predette,  e'  risultato  essenziale
adottare processi di riassetto organizzativo del  Servizio  sanitario
regionale (SSR), sia a livello di rete ospedaliera, sia a livello  di
servizi territoriali, al fine di garantire la migliore efficienza  ed
appropriatezza negli interventi  di  presa  in  carico  dei  pazienti
affetti da  COVID-19  e,  nel  contempo,  assicurare  l'indefettibile
tutela del diritto alla salute  per  tutte  le  persone  presenti  in
Toscana; 
    3. L'evolversi della situazione  epidemiologica  e  il  carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia ha comportato  un  quadro  di
emergenza pandemica epocale, per affrontare il  quale  il  ruolo  del
personale del Servizio sanitario nazionale risulta  essere  il  perno
fondamentale  e  primario  per  garantire  la  tutela  della   salute
pubblica; 
    4. L'impegno e la dedizione del  personale  che  presta  servizio
nell'ambito del Servizio sanitario regionale, giornalmente  dedicato,
in  maniera  diretta  ed  indiretta,  alla  gestione   dell'emergenza
sanitaria, comporta che tale personale sia costantemente  esposto  ad
un  indubbio  rischio  biologico,  connesso  all'elevatissimo  potere
diffusivo del virus, e a un profondo disagio connesso  al  carico  di
lavoro e alle condizioni di stress in cui tale lavoro viene svolto; 
    5. L'attribuzione di misure economiche di sostegno a  favore  del
personale  operante  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  regionale
risulta essere un atto dovuto, al fine di  garantire  la  continuita'
dei servizi e, al contempo, il giusto riconoscimento degli  operatori
impegnati direttamente o indirettamente nella gestione dell'emergenza
sanitaria; 
    6. Il decreto-legge 18/2020, all'art. 1, comma 1, prevede  che  i
fondi contrattuali del  personale  operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale siano incrementati, per ogni regione, dell'importo indicato
nella tabella di cui all'allegato A  del  medesimo  decreto,  importo
corrispondente,  per  la  Regione  Toscana,  ad  euro   15.760.280,00
comprensivi di oneri e IRAP,  al  fine  di  incrementare  le  risorse
inerenti alla remunerazione del lavoro  straordinario  del  personale
operante nel Servizio sanitario regionale e impegnato nella  gestione
dell'emergenza sanitaria causata da COVID-19; 
    7. I lavori parlamentari in sede  di  conversione  in  legge  del
decreto-legge n. 18/2020 e gli emendamenti ad esso relativi  proposti
dalla  Conferenza   delle   regioni   e   delle   province   autonome
prefigurerebbero, tra l'altro,  l'ampliamento  delle  fattispecie  di
destinazione delle risorse all'ambito piu' generico delle prestazioni
correlate alle particolari condizioni di lavoro  e  la  facolta',  da
parte delle regioni e province autonome, di incrementare  le  risorse
stanziate dallo Stato per un eguale corrispettivo; 
    8. Nelle more di eventuali disposizioni approvate dal legislatore
statale, sussiste, pertanto, la  responsabilita'  e  l'onere  per  il
legislatore regionale di adottare,  in  relazione  all'organizzazione
del Servizio sanitario regionale, ogni misura necessaria a  garantire
la concreta operativita' e funzionalita' dei  servizi  sanitari,  ivi
compresa la previsione di misure economiche di sostegno a favore  del
personale impegnato nell'emergenza sanitaria; 
    9. Gli  oneri  relativi  alle  misure  economiche,  di  cui  alla
presente  legge,  trovano  copertura  con  le  risorse  stanziate  da
disposizioni di livello nazionale, con le risorse del fondo sanitario
regionale e con le eventuali risorse derivanti da atti di donazione a
favore del Servizio sanitario regionale; 
    10.  In  considerazione   dell'urgenza   connessa   all'emergenza
pandemica in atto, e' opportuno disporre l'entrata  in  vigore  della
presente legge il giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato  nella
  gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1.  Al  personale  operante  nell'ambito  del  Servizio   sanitario
regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre
forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente  o  indirettamente
nella gestione  della  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  sono
riconosciute, limitatamente  al  periodo  di  vigenza  dell'emergenza
sanitaria  in  atto  e  alle  risorse,  di  cui  all'art.  3,  misure
economiche di sostegno. 
  2. Le misure di cui al comma 1, possono essere garantite attraverso
il ricorso agli strumenti contrattuali previsti, quali  indennita'  o
incentivi, oltre che alla dovuta remunerazione delle  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  attraverso  l'attribuzione   di   un
beneficio economico giornaliero per ogni turno effettivo di  servizio
prestato  in  presenza  e  diversamente  graduato  in   ragione   del
differente rischio espositivo e disagio di lavoro, a cui il  soggetto
e' esposto. 
  3. Attraverso gli strumenti negoziali e le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, fatto salvo il  ricorso  alle  risorse  di  cui
all'art. 3, comma 3, la regione opera affinche' le misure  economiche
di sostegno siano riconosciute, dai soggetti competenti,  anche  agli
operatori non contrattualizzati dagli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale,  che  prestano  attivita'  sanitaria   o   socio-sanitaria
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  4. L'attivazione delle misure di sostegno di cui  al  comma  1,  e'
effettuata in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  dalle  norme  nazionali
vigenti in materia di fondi contrattuali e di  costo  del  personale,
ove non  derogate  dalle  norme  approvate  ai  fini  della  gestione
dell'emergenza epidemiologica, fatta eccezione per le risorse di  cui
all'art. 3, comma 3, nonche' dalla presente legge. 
  5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro  sette
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
definisce le linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e
gli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  tenendo  primariamente
conto del personale in servizio in presenza. Ciascuna azienda ed ente
del  Servizio  sanitario  regionale  definisce,  entro  dieci  giorni
dall'approvazione della deliberazione predetta  e  nel  rispetto  del
sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa  vigente,  il
dettaglio delle misure economiche di sostegno di cui al comma 2.