(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 20 aprile 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19); Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'art. 1, comma 1; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale); Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Considerato quanto segue: 1. La particolare, gravita' dell'emergenza sanitaria in atto ha determinato la necessita' di porre in essere a livello regionale, in conformita' a quanto previsto a livello nazionale, straordinarie misure di prevenzione, gestione e contenimento del fenomeno pandemico, adottate con specifiche ordinanze del Presidente della Giunta regionale; 2. Unitamente alle misure predette, e' risultato essenziale adottare processi di riassetto organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR), sia a livello di rete ospedaliera, sia a livello di servizi territoriali, al fine di garantire la migliore efficienza ed appropriatezza negli interventi di presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 e, nel contempo, assicurare l'indefettibile tutela del diritto alla salute per tutte le persone presenti in Toscana; 3. L'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ha comportato un quadro di emergenza pandemica epocale, per affrontare il quale il ruolo del personale del Servizio sanitario nazionale risulta essere il perno fondamentale e primario per garantire la tutela della salute pubblica; 4. L'impegno e la dedizione del personale che presta servizio nell'ambito del Servizio sanitario regionale, giornalmente dedicato, in maniera diretta ed indiretta, alla gestione dell'emergenza sanitaria, comporta che tale personale sia costantemente esposto ad un indubbio rischio biologico, connesso all'elevatissimo potere diffusivo del virus, e a un profondo disagio connesso al carico di lavoro e alle condizioni di stress in cui tale lavoro viene svolto; 5. L'attribuzione di misure economiche di sostegno a favore del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale risulta essere un atto dovuto, al fine di garantire la continuita' dei servizi e, al contempo, il giusto riconoscimento degli operatori impegnati direttamente o indirettamente nella gestione dell'emergenza sanitaria; 6. Il decreto-legge 18/2020, all'art. 1, comma 1, prevede che i fondi contrattuali del personale operante nel Servizio sanitario nazionale siano incrementati, per ogni regione, dell'importo indicato nella tabella di cui all'allegato A del medesimo decreto, importo corrispondente, per la Regione Toscana, ad euro 15.760.280,00 comprensivi di oneri e IRAP, al fine di incrementare le risorse inerenti alla remunerazione del lavoro straordinario del personale operante nel Servizio sanitario regionale e impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria causata da COVID-19; 7. I lavori parlamentari in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 18/2020 e gli emendamenti ad esso relativi proposti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome prefigurerebbero, tra l'altro, l'ampliamento delle fattispecie di destinazione delle risorse all'ambito piu' generico delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro e la facolta', da parte delle regioni e province autonome, di incrementare le risorse stanziate dallo Stato per un eguale corrispettivo; 8. Nelle more di eventuali disposizioni approvate dal legislatore statale, sussiste, pertanto, la responsabilita' e l'onere per il legislatore regionale di adottare, in relazione all'organizzazione del Servizio sanitario regionale, ogni misura necessaria a garantire la concreta operativita' e funzionalita' dei servizi sanitari, ivi compresa la previsione di misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato nell'emergenza sanitaria; 9. Gli oneri relativi alle misure economiche, di cui alla presente legge, trovano copertura con le risorse stanziate da disposizioni di livello nazionale, con le risorse del fondo sanitario regionale e con le eventuali risorse derivanti da atti di donazione a favore del Servizio sanitario regionale; 10. In considerazione dell'urgenza connessa all'emergenza pandemica in atto, e' opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19. 1. Al personale operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute, limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria in atto e alle risorse, di cui all'art. 3, misure economiche di sostegno. 2. Le misure di cui al comma 1, possono essere garantite attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali previsti, quali indennita' o incentivi, oltre che alla dovuta remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, nonche' attraverso l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza e diversamente graduato in ragione del differente rischio espositivo e disagio di lavoro, a cui il soggetto e' esposto. 3. Attraverso gli strumenti negoziali e le risorse disponibili a legislazione vigente, fatto salvo il ricorso alle risorse di cui all'art. 3, comma 3, la regione opera affinche' le misure economiche di sostegno siano riconosciute, dai soggetti competenti, anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del Servizio sanitario regionale, che prestano attivita' sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 4. L'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, e' effettuata in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalle norme nazionali vigenti in materia di fondi contrattuali e di costo del personale, ove non derogate dalle norme approvate ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, fatta eccezione per le risorse di cui all'art. 3, comma 3, nonche' dalla presente legge. 5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo primariamente conto del personale in servizio in presenza. Ciascuna azienda ed ente del Servizio sanitario regionale definisce, entro dieci giorni dall'approvazione della deliberazione predetta e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il dettaglio delle misure economiche di sostegno di cui al comma 2.