Art. 2 
 
                     Norma di prima applicazione 
 
  1. Le misure di cui all'art. 1 possono  trovare  applicazione,  nei
limiti delle risorse di cui all'art. 3, anche in merito ad  attivita'
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  gia'  poste  in
essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.