Art. 3 Norma finanziaria 1. Per il finanziamento delle misure economiche di cui all'art. 1 la regione destina nell'anno 2020: a) euro 15.760.280,00 a valere sui trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18/2020, per le finalita' stabilite dalla medesima normativa; b) una somma equivalente a quella di cui alla lettera a), e pari a euro 15.760.280,00, a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale indistinto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse, pari a complessivi euro 31.520.560,00, stanziate sulla missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020. 3. La regione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono incrementare le risorse di cui al comma 1 con eventuali contributi provenienti da donazioni compatibili con le finalita' della presente legge.