Art. 3 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per il finanziamento delle misure economiche di cui  all'art.  1
la regione destina nell'anno 2020: 
    a) euro 15.760.280,00 a valere sui trasferimenti statali  di  cui
all'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  18/2020,  per  le  finalita'
stabilite dalla medesima normativa; 
    b) una somma equivalente a quella di cui alla lettera a), e  pari
a euro 15.760.280,00, a valere  sulle  risorse  del  fondo  sanitario
regionale indistinto senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio regionale. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse, pari a
complessivi euro 31.520.560,00, stanziate sulla missione  13  «Tutela
della  salute»,  programma  01  «Servizio   sanitario   regionale   -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»,  titolo  1
«Spese correnti», del bilancio di previsione 2020 - 2022,  annualita'
2020. 
  3. La regione,  le  aziende  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale possono incrementare le risorse  di  cui  al  comma  1  con
eventuali contributi provenienti  da  donazioni  compatibili  con  le
finalita' della presente legge.