Art. 12 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. In sede di prima attuazione della presente legge: 
    a) il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge; 
    b) il Garante presenta la relazione di cui all'art. 8  entro  sei
mesi dalla data di inizio dell'esercizio  delle  funzioni  decorrenti
dalla nomina. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera a),  e
fino alla nomina del Garante, le relative funzioni  sono  svolte  dal
difensore civico  della  Regione  al  quale  vengono  contestualmente
assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.