Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. In sede di prima attuazione della presente legge: a) il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) il Garante presenta la relazione di cui all'art. 8 entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni decorrenti dalla nomina. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera a), e fino alla nomina del Garante, le relative funzioni sono svolte dal difensore civico della Regione al quale vengono contestualmente assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.