Art. 2 
 
                        Istituzione e nomina 
 
  1. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,  e'
istituito  presso  la  Giunta  regionale  il  Garante  delle  persone
sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, di  seguito
denominato Garante, quale organismo di  garanzia,  nell'ambito  delle
materie di  competenza  regionale,  dei  diritti  fondamentali  delle
persone in stato di detenzione, di arresto,  di  fermo,  di  custodia
cautelare,  di  restrizione  nei  centri  di  prima   accoglienza   e
permanenza  temporanea  per  stranieri,  sottoposte   a   Trattamento
sanitario  obbligatorio  (TSO)  o  comunque   sottoposte   ad   altro
provvedimento restrittivo della liberta' personale. 
  2.  Il  Garante  e'  eletto  dal  Consiglio   regionale   Assemblea
legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza  di  due
terzi dei consiglieri assegnati, scelto  tra  persone  di  comprovata
competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che  abbiano
svolto attivita'  di  rilievo  in  ambito  istituzionale,  sociale  o
culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione  e
del rapporto tra mondo esterno  e  strutture  carcerarie  e  che,  in
particolare,  abbiano  favorito  la  promozione   di   attivita'   di
inclusione sociale. 
  3. Il Garante deve  essere  in  possesso  di  laurea  magistrale  o
diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente. 
  4. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea  legislativa  della
Liguria e' convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la  convocazione
del Consiglio regionale Assemblea legislativa della  Liguria  avviene
entro un mese. 
  5. Il Garante dura in carica cinque anni e non e' rieleggibile. 
  6. Il Garante opera  in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione.