Art. 2 Istituzione e nomina 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, e' istituito presso la Giunta regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, di seguito denominato Garante, quale organismo di garanzia, nell'ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di restrizione nei centri di prima accoglienza e permanenza temporanea per stranieri, sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della liberta' personale. 2. Il Garante e' eletto dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attivita' di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attivita' di inclusione sociale. 3. Il Garante deve essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente. 4. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e' convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria avviene entro un mese. 5. Il Garante dura in carica cinque anni e non e' rieleggibile. 6. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.