Art. 3 
 
             Cause di ineleggibilita' e incompatibilita' 
 
  1. Puo' essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente  in
un comune della regione che possieda i requisiti  per  essere  eletto
consigliere regionale ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  aprile
1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' e  incompatibilita'
alle  cariche  di  consigliere  regionale,  provinciale,  comunale  e
circoscrizionale e in materia di incompatibilita'  degli  addetti  al
Servizio  sanitario   nazionale)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  2. Non sono eleggibili a Garante: 
    1) i membri del Parlamento europeo  e  nazionale,  i  consiglieri
regionali, della citta'  metropolitana,  provinciali,  comunali  o  i
titolari di altre cariche elettive; 
    2) i dipendenti della Regione, della citta' metropolitana,  delle
provincie, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie liguri (ASL); 
    3) gli amministratori e i dipendenti di societa' a partecipazione
regionale, della citta' metropolitana, provinciale e comunale; 
    4) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti  dalla
Regione; 
    5) i titolari, amministratori  e  dirigenti  di  enti  e  imprese
legati da contratti, aventi ad oggetto  prestazioni  di  opere  o  di
servizi prolungati nel tempo con la Regione  o  con  enti  dipendenti
dalla stessa, la citta' metropolitana, le provincie, i  comuni  e  le
ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo  sovvenzioni  dagli  enti
predetti, nonche' i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni
continuative di prestazione professionale. 
  3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, al Garante si applicano
le norme in materia di incompatibilita' alla  carica  di  consigliere
regionale previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni
e integrazioni. 
  4.  Il  Garante  non  puo'  durante  il  mandato  esercitare  altre
attivita' di lavoro autonomo o subordinato. 
  5. L'ufficio del  Garante  e',  comunque,  incompatibile  con  ogni
carica elettiva pubblica.