Art. 3 Cause di ineleggibilita' e incompatibilita' 1. Puo' essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un comune della regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Non sono eleggibili a Garante: 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, della citta' metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive; 2) i dipendenti della Regione, della citta' metropolitana, delle provincie, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie liguri (ASL); 3) gli amministratori e i dipendenti di societa' a partecipazione regionale, della citta' metropolitana, provinciale e comunale; 4) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione; 5) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la citta' metropolitana, le provincie, i comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonche' i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale. 3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilita' alla carica di consigliere regionale previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il Garante non puo' durante il mandato esercitare altre attivita' di lavoro autonomo o subordinato. 5. L'ufficio del Garante e', comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.