Art. 5 Funzioni 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente legge siano attuate in conformita' dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti; b) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti ristretti siano assicurate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualita' della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio; c) interviene anche d'ufficio sull'attivita' degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale sia maggioritaria, delle ASL e delle aziende ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli enti che comunque svolgono attivita' nelle materie di competenza regionale, per assicurare che i procedimenti attinenti diritti o interessi di cui siano titolari le persone di cui all'art. 1 si svolgano regolarmente e nei termini previsti dall'ordinamento; d) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano un'attivita' inerente a quanto segnalato; e) favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e delle associazioni nello svolgimento di attivita' lavorative, sportive, culturali e sociali nell'ambito degli Istituti penitenziari per adulti di cui all'art. 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario, sull'organizzazione delle misure privative e limitative della liberta') e successive modificazioni e integrazioni e degli Istituti penali per i minorenni; f) visita gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi; g) segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi e autorita' regionali e statali e, ove necessario, internazionali, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le irregolarita' nei confronti delle persone ristrette; h) assicura il rispetto del diritto all'istruzione garantito alle persone private della liberta' personale, proponendo interventi volti al miglioramento del livello di istruzione di tali persone; i) favorisce, in raccordo con le competenti autorita', programmi e interventi di formazione rivolti alle persone in stato di privazione o di limitazione della liberta' personale. 2. Il Garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia sull'attivita' svolta.