Art. 5 
 
                              Funzioni 
 
  1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: 
    a) assume ogni iniziativa  volta  ad  assicurare  che  le  misure
restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente
legge siano  attuate  in  conformita'  dei  principi  e  delle  norme
stabilite dalla Costituzione, dalle  Convenzioni  internazionali  sui
diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti; 
    b) assume ogni iniziativa volta ad  assicurare  che  ai  soggetti
ristretti siano assicurate le prestazioni inerenti  al  diritto  alla
salute,   all'istruzione,   alla   formazione    professionale,    al
miglioramento della qualita' della  vita  e  ogni  altra  prestazione
finalizzata   al   recupero,   alla    reintegrazione    sociale    e
all'inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del  supporto
delle risorse esistenti sul territorio; 
    c)  interviene  anche  d'ufficio  sull'attivita'   degli   uffici
dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione,
degli enti e  delle  aziende  dipendenti  dalla  Regione  in  cui  la
partecipazione regionale sia maggioritaria, delle ASL e delle aziende
ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli  enti  che  comunque
svolgono  attivita'  nelle  materie  di  competenza  regionale,   per
assicurare che i procedimenti attinenti diritti o  interessi  di  cui
siano titolari le persone di cui all'art. 1 si svolgano  regolarmente
e nei termini previsti dall'ordinamento; 
    d) segnala agli organi regionali eventuali fattori di  rischio  o
di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga
a conoscenza in qualsiasi forma,  su  indicazione  sia  dei  soggetti
interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che
svolgano un'attivita' inerente a quanto segnalato; 
    e) favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e  delle
associazioni nello svolgimento  di  attivita'  lavorative,  sportive,
culturali e  sociali  nell'ambito  degli  Istituti  penitenziari  per
adulti di cui all'art. 59 della legge 26 luglio 1975, n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario,  sull'organizzazione  delle   misure
privative e limitative della liberta') e successive  modificazioni  e
integrazioni e degli Istituti penali per i minorenni; 
    f) visita gli Istituti penitenziari, gli Istituti  penali  per  i
minorenni, i  Centri  di  permanenza  temporanea  per  stranieri,  le
strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei  carabinieri
e gli ospedali  psichiatrici  giudiziari  incontrando  liberamente  i
soggetti ivi reclusi; 
    g) segnala, anche di propria iniziativa ai  competenti  organi  e
autorita' regionali e statali e, ove necessario, internazionali,  gli
eventuali  abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze,  i  ritardi  e   le
irregolarita' nei confronti delle persone ristrette; 
    h) assicura il rispetto del diritto all'istruzione garantito alle
persone private della liberta' personale, proponendo interventi volti
al miglioramento del livello di istruzione di tali persone; 
    i) favorisce, in raccordo con le competenti autorita',  programmi
e  interventi  di  formazione  rivolti  alle  persone  in  stato   di
privazione o di limitazione della liberta' personale. 
  2. Il Garante  informa  periodicamente  la  commissione  consiliare
competente in materia sull'attivita' svolta.