Art. 6 
 
                               Poteri 
 
  1. Il Garante puo' richiedere alle amministrazioni penitenziarie le
informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga
utili per l'esercizio delle proprie funzioni. 
  2. Il  Garante  puo'  richiedere  l'intervento  di  tutela  diretto
laddove ravvisi limitazioni, impedimenti o ostacoli incontrati  nello
svolgimento  delle  attivita',  previa  segnalazione  alle  autorita'
competenti. 
  3. Il Garante, di propria iniziativa o  su  segnalazione  ricevuta,
istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti,  nell'ambito  della
tutela dei diritti  fondamentali,  con  ogni  modalita'  che  ritiene
opportuna. 
  4. Il Garante, nel caso in cui  ritenga  che  la  segnalazione  sia
infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato. 
  5. Il Garante, nel caso in cui  ritenga  che  la  segnalazione  sia
fondata, intima all'ufficio competente la risoluzione e, comunque, la
rimozione dell'irregolarita' nel termine di quindici giorni. 
  6. Qualora l'ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il
Garante sollecita l'intervento delle competenti autorita' e organismi
nazionali  e  internazionali  in  modo  da  fornire   la   necessaria
assistenza e tutela. 
  7. Il Garante puo' avvalersi di esperti da consultare su  specifici
temi e problemi, nonche'  della  collaborazione  di  associazioni  di
volontariato, di centri di studi e ricerca. 
  8. In tutti i  casi  in  cui  sia  possibile,  il  Garante  propone
all'amministrazione  competente  la  soluzione  in  via  generale  di
questioni determinate o  relative  a  singole  persone  sottoposte  a
misure restrittive della liberta' personale.