Art. 6 Poteri 1. Il Garante puo' richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga utili per l'esercizio delle proprie funzioni. 2. Il Garante puo' richiedere l'intervento di tutela diretto laddove ravvisi limitazioni, impedimenti o ostacoli incontrati nello svolgimento delle attivita', previa segnalazione alle autorita' competenti. 3. Il Garante, di propria iniziativa o su segnalazione ricevuta, istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti, nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, con ogni modalita' che ritiene opportuna. 4. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato. 5. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, intima all'ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell'irregolarita' nel termine di quindici giorni. 6. Qualora l'ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il Garante sollecita l'intervento delle competenti autorita' e organismi nazionali e internazionali in modo da fornire la necessaria assistenza e tutela. 7. Il Garante puo' avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonche' della collaborazione di associazioni di volontariato, di centri di studi e ricerca. 8. In tutti i casi in cui sia possibile, il Garante propone all'amministrazione competente la soluzione in via generale di questioni determinate o relative a singole persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale.