Art. 7 Relazione annuale 1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attivita' svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. 2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i consiglieri regionali, e' sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, previa audizione da parte della commissione competente del Garante stesso. 3. La relazione e' pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.