Art. 7 
 
                          Relazione annuale 
 
  1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente
del Consiglio  regionale  Assemblea  legislativa  della  Liguria  una
relazione  sull'attivita'  svolta   nel   precedente   anno   solare,
formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo  funzionamento
degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. 
  2. La relazione, tempestivamente trasmessa a  tutti  i  consiglieri
regionali, e' sottoposta  entro  due  mesi  all'esame  del  Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria,  previa  audizione  da
parte della commissione competente del Garante stesso. 
  3. La relazione e' pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della  Regione  Liguria  e  integralmente  nel  sito  internet  della
Regione.