Art. 9 
 
                            Coordinamento 
 
  1. Il Garante collabora con i titolari di funzioni di  garante  dei
detenuti operanti in  ambito  locale,  anche  al  fine  di  segnalare
situazioni  di  interesse  comune  e  di  coordinare   le   attivita'
nell'ambito delle rispettive competenze.