Art. 2 
Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n.  6,  "Compensi  ai
  componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque
  denominati,  istituiti  presso  l'amministrazione  provinciale   di
  Bolzano" 
  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge  provinciale  19
marzo 1991, n. 6, e successive modifiche,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  "1-ter.  Qualora   le   commissioni   siano   costituite   per   il
conseguimento in  breve  tempo  di  specifici  ed  urgenti  obiettivi
strategici per la Provincia e come componenti dell'organo  collegiale
debbano essere scelti/scelte esperti/esperte di comprovata esperienza
scientifica nazionale o internazionale, l'indennita' di cui al  comma
1  e'  adeguata   in   ragione   della   particolare   qualificazione
professionale  del   componente/della   componente   e   dell'entita'
dell'impegno richiesto."