Art. 2 Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, "Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano" 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: "1-ter. Qualora le commissioni siano costituite per il conseguimento in breve tempo di specifici ed urgenti obiettivi strategici per la Provincia e come componenti dell'organo collegiale debbano essere scelti/scelte esperti/esperte di comprovata esperienza scientifica nazionale o internazionale, l'indennita' di cui al comma 1 e' adeguata in ragione della particolare qualificazione professionale del componente/della componente e dell'entita' dell'impegno richiesto."