(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 Supplemento 6 del 30 giugno 2020). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all 'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono inseriti i seguenti: "l bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali e' stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio piu' rappresentative a livello regionale, puo' adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del tenitorio. 1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle condizioni competitivita' ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 e' sospeso.".