Art. 2 
 
Definizioni e metodi di misurazione degli elementi  geometrici  delle
                             costruzioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento e, in attuazione  dell'articolo
52, comma 4, lettera f), della Legge, per il  calcolo  dei  parametri
edilizi e urbanistici valgono le seguenti definizioni: 
  a) Superficie territoriale e superficie reale 
  Per  superficie  territoriale  si  intende  la  superficie  di  una
porzione  di  territorio  oggetto  di  intervento  di  trasformazione
urbanistica. Comprende la superficie  fondiaria  e  le  aree  per  le
dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti. 
  Per superficie reale si intende un'area geografica  determinata  in
base a una misurazione. 
  b) Indice di edificabilita' territoriale 
  L'indice di edificabilita' territoriale (anche  densita'  edilizia)
indica il rapporto  (m³/m²)  tra  la  volumetria  fuori  terra  e  la
relativa superficie territoriale. 
  c) Superficie fondiaria 
  Per superficie fondiaria si intende la superficie  reale  destinata
all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale  al
netto delle aree per le dotazioni territoriali, ivi  comprese  quelle
esistenti, e  al  netto  delle  superfici  gia'  asservite  ad  altre
costruzioni.  La  superficie  fondiaria  e'  determinata  al  momento
dell'entrata in vigore del primo piano urbanistico ovvero  del  piano
comunale introduttivo  dell'indice  di  edificabilita'  territoriale,
tenendo conto degli edifici esistenti. 
  d) Indice di edificabilita' fondiaria 
  L'indice di edificabilita' fondiaria indica il rapporto (m³/m²) tra
la volumetria fuori terra e la relativa superficie fondiaria. 
  e) Sedime 
  Per sedime si  intende  l'impronta  a  terra  dell'edificio  o  del
fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso nell'area
di pertinenza. 
  f) Carico urbanistico 
  Per carico  urbanistico  si  intende  il  fabbisogno  di  dotazioni
territoriali di un determinato immobile o insediamento  in  relazione
alla sua entita' e destinazione d'uso. Costituiscono  variazione  del
carico urbanistico  l'aumento  o  la  riduzione  di  tale  fabbisogno
conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a
mutamenti di destinazione d'uso. 
  g) Volumetria - Superficie lorda - Altezza lorda di piano 
  Per volumetria si  intende  il  volume  compreso  nella  dimensione
esterna di un edificio (vuoto per pieno) nel suo complesso. 
  Essa si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata
anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata. 
  La volumetria specificata  nelle  disposizioni  normative  e  negli
strumenti di pianificazione e' da considerarsi come volumetria  fuori
terra, a meno che non sia  esplicitamente  indicata  come  volumetria
interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno). 
  La  volumetria  dell'edificio  e'  determinata  dalla  somma  della
superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 
  La superficie lorda di un piano e' la superficie del piano compresa
nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno). 
  Per altezza lorda del piano si intende l'altezza  compresa  fra  la
quota del pavimento di ciascun piano e la  quota  del  pavimento  del
piano sovrastante. 
  Per l'ultimo piano dell'edificio  si  misura  l'altezza  a  partire
dalla quota del pavimento fino allo  strato  impermeabile  del  tetto
(vuoto per pieno). Non sono considerate volumetria  le  intercapedini
dei tetti con un'altezza  massima,  misurata  perpendicolarmente  dal
pavimento allo strato impermeabile del tetto, di 2,00 m. 
  Per volumetria fuori terra si intende il volume dell'edificio al di
sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata  del
terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne. 
  Per volumetria interrata si intende il volume dell'edificio  al  di
sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata  del
terreno. 
  Sono  considerate  interrate  anche  le  volumetrie  realizzate  in
terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso e'  fuori  terra.
Per le parti degli edifici parzialmente interrate  la  determinazione
del volume interrato e del volume fuori terra e'  effettuata  tramite
il calcolo dell'altezza media (superficie  laterale  delle  parti  di
facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva. 
  h) Superficie coperta 
  Per superficie coperta si intende la  superficie  risultante  dalla
proiezione verticale del perimetro esterno dell'edificio fuori  terra
sul piano orizzontale. 
  Il profilo  esterno  e'  determinato  dalle  murature  perimetrali,
compresi gli elementi in  aggetto  che  costituiscono  volumetria,  i
porticati, le tettoie e le pensiline. 
  Sono esclusi i balconi, i cornicioni, le gronde e gli aggetti  fino
a una sporgenza di 1,50 m. Oltre tale limite le  parti  dell'edificio
sporgenti sono conteggiate  ai  fini  del  computo  della  superficie
coperta. 
  i) Indice di copertura 
  L'indice di copertura indica la relazione tra superficie coperta  e
superficie fondiaria. 
  j) Superficie impermeabile 
  Per superficie impermeabile si intende la  porzione  di  superficie
territoriale  o  fondiaria  con  pavimentazione  o  altri   manufatti
permanenti,  entro  o  fuori  terra,  che  impediscono   alle   acque
meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 
  Manufatti permanenti permeabili all'acqua su terreno non  edificato
possono  essere   considerati   proporzionalmente   come   superficie
impermeabile o permeabile a seconda del loro grado di' permeabilita'. 
  k) Indice di impermeabilita' 
  L'indice  di  impermeabilita'  indica  la  percentuale  massima  di
superficie fondiaria che e' consentito sia impermeabile. 
  l) Area verde minima 
  Per area verde minima si intende  la  parte  minima  di  superficie
fondiaria o superficie della copertura che deve  essere  sistemata  a
verde. 
  In caso di costruzioni  interrate  o  inverdimenti  pensili  questi
dovranno essere ricoperti da uno strato di  almeno  60  cm  di  terra
vegetale. 
  m) Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) 
  L'indice di Riduzione dell'Impatto  Edilizio  (RIE)  e'  un  indice
numerico di qualita' ambientale applicato alla superficie  fondiaria;
esso certifica la qualita'  dell'intervento  edilizio  rispetto  alla
permeabilita' del suolo e al verde. Si applica la disciplina  di  cui
all'allegato B del decreto  del  Presidente  della  Provincia  del  7
maggio 2020, n. 17. 
  n) Altezza (assoluta) dell'edificio 
  L'altezza assoluta dell'edificio corrisponde  all'altezza  misurata
perpendicolarmente dal punto piu' basso  della  linea  dell'andamento
del terreno fino al punto piu' alto dell'edificio. 
  Nel computo dell'altezza non si considerano i camini, le antenne, i
parapetti, le ringhiere e  gli  impianti  tecnici  che  non  superano
un'altezza di 1,50 m. 
  o) Altezza media dell'edificio 
  Per altezza media dell'edificio si intende la media ponderale delle
altezze misurate lungo i muri  perimetrali  dell'edificio  a  partire
dalla  quota  della  linea  naturale  o   della   linea   artificiale
autorizzata del terreno  fino  allo  strato  impermeabile  del  tetto
(vuoto per pieno). 
  Nel caso di edifici  costituiti  da  piu'  corpi  di  fabbrica  con
diverse altezze o forme planimetriche, l'altezza media  ponderale  e'
calcolata separatamente per ciascun corpo di fabbrica. 
  Nel computo dell'altezza non si considerano i camini, le antenne, i
parapetti, le ringhiere e  gli  impianti  tecnici  che  non  superano
un'altezza di 1,50 m. 
  p) Distanza dai confini 
  La distanza dai confini e' la distanza orizzontale minima  misurata
in modo radiale tra la parte piu' sporgente dell'a costruzione  e  il
confine della proprieta'. Non si computano ai fini delle  distanze  i
balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino a un aggetto  di
1,50 m. 
  Nei confronti delle aree pubbliche o di aree soggette a  esproprio,
le distanze minime devono essere rispettate anche  sottoterra.  Fanno
eccezione le intercapedini di aerazione interrate fino a  1,50  m  di
larghezza. 
  La  costruzione  a  una  distanza  inferiore  dal   confine   della
proprieta' e' ammessa con il consenso scritto  del/della  confinante,
mediante servitu' da annotare nel libro fondiario e, comunque, sempre
nel rispetto delle distanze tra gli edifici 
  Le  trasformazioni  della  linea   del   terreno   possono   essere
realizzate,  in  presenza  di  un  piano  di  attuazione   approvato,
esclusivamente  entro  il  limite  di  massima  edificazione,  e  nel
rispetto delle distanze dal confine prescritte dal piano comunale per
il territorio e il paesaggio nel caso nelle zone edificabili ai sensi
dell'articolo 22, comma 1 della Legge, per le quali  non  vi  sia  un
piano di attuazione. 
  Le opere necessarie a adeguare  edifici  esistenti  alle  norme  in
materia di prevenzione  incendi  e  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche possono essere realizzate in deroga alla distanza dai
confini definita nei piani comunali per il territorio e il  paesaggio
o nei piani di attuazione. 
  q) Distanza tra gli edifici 
  La distanza tra gli  edifici  e'  la  distanza  orizzontale  minima
misurata in modo radiale tra gli edifici, partendo dalla  parte  piu'
sporgente di ciascuno. Non si computano  ai  fini  delle  distanze  i
balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino a un aggetto  di
1,50 m. 
  Le  opere  e  i  volumi  tecnici  necessari  per  adeguare  edifici
esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e  di
eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati
in deroga alla distanza tra edifici definita nei piani  comunali  per
il territorio e il paesaggio o nei piani di attuazione. 
  E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle  distanze  di  cui  agli
articoli 873 e 907 del Codice civile. 
  r) Linea del terreno 
  Per linea del terreno  si  intende  il  profilo  della  superficie,
naturale o conseguente a lavori di scavo  o  di  riporto  di  terreno
soggetti ad autorizzazione. In caso  di  trasformazione  del  profilo
naturale non  puo'  essere  superata  la  pendenza  di  2:3  (altezza
scarpata:  distanza  al  piede  della   scarpata).   Pozzi   coperti,
percorribili e chiusi su tutti  i  lati  non  interrompono  la  linea
dell'andamento del terreno. Le rampe d'accesso a piani interamente  o
parzialmente interrati,  realizzate  lungo  una  singola  facciata  e
aventi una larghezza fino a  5  m,  nonche'  le  aperture  d'ingresso
veicoli fino a una  larghezza  di  5  m  e  un'altezza  di  3  m  non
interrompono la linea dell'andamento del terreno. 
  s) Misure per assicurare l'accessibilita' 
  A tale riguardo si applicano la legge provinciale 21  maggio  2002,
n.  7,  recante  "Disposizioni  per   favorire   il   superamento   o
l'eliminazione  delle   barriere   architettoniche",   e   successive
modifiche, nonche' le relative norme di attuazione di cui al  decreto
del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54,  e  successive
modifiche,  oppure,  per  quanto  non  disciplinato  nella  normativa
provinciale indicata, gli articoli 77  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modifiche, e il decreto del Ministro dei lavori  pubblici  14  giugno
1989, n. 236, e successive modifiche. 
  t) Norme di igiene e sanita' pubblica 
  Si applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e
sanita'.