Art. 4 
 
Disposizioni transitorie  riguardanti  gli  insiemi  e  le  superfici
                         naturali e agricole 
 
  1. Per gli insiemi di cui all'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della Legge e  per  le  categorie  di  destinazione  delle  superfici
naturali e agricole di cui all'articolo 13,  comma  2,  della  Legge,
fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione  paesaggistica
e dei piani dei parchi alle prescrizioni della  Legge,  continuano  a
trovare  applicazione,  per  quanto   compatibili   con   i   vincoli
paesaggistici approvati sulla base della legge provinciale 25  luglio
1970, n. 16, e  successive  modifiche,  le  corrispondenti  norme  di
attuazione dei piani urbanistici vigenti in data 30 giugno 2020.