Art. 5 
 
                Norma transitoria in materia edilizia 
 
  1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge  provinciale
16 aprile 2020, n. 3, fino all'approvazione dei  regolamenti  edilizi
comunali di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge e comunque  non
oltre il 6' novembre 2020, restano valide le disposizioni relative al
funzionamento  della  commissione  edilizia  comunale   di   cui   ai
regolamenti edilizi comunali vigenti  fino  al  30  giugno  2020.  La
commissione edilizia comunale esercita tutte le  funzioni  attribuite
alle commissioni di cui agli articoli 4 e 68, comma 1,  della  Legge.
Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai
sensi dell'articolo 72, comma 1, della Legge devono essere  esaminate
dalla commissione edilizia comunale. Restano valide,  al  piu'  tardi
fino al 6 novembre 2020,  le  disposizioni  dei  regolamenti  edilizi
comunali vigenti fino al 30  giugno  2020,  a  condizione  che  siano
conformi  alle  disposizioni  della  Legge  e  dei   regolamenti   di
esecuzione adottati.