Art. 2 
 
        Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale 
 
  1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio,
di procedure e condizioni che consentono alle imprese  di  produzione
cinematografica e audiovisiva operanti nel  territorio  regionale  la
cessione  dei  crediti  di  imposta  a  intermediari   finanziari   e
assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. 2. Le procedure e le
condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella
convenzione  stipulata   dall'amministrazione   regionale   con   gli
intermediari finanziari di cui al comma 1. 
  3. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all'art.  6  della
legge  regionale  27  febbraio  2012,  n.  2  (Norme  in  materia  di
agevolazione dell'accesso al credito delle imprese),  possono  essere
destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni  agevolate  a
favore delle imprese di  produzione  cinematografica  e  audiovisiva,
aventi sede operativa nel territorio regionale,  per  l'anticipazione
di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della  legge
14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).