Art. 2 Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale 1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. 2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1. 3. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono essere destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale, per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).