Art. 100 Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019 1. L'articolo 67 della legge regionale 22/2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 67 sanzioni amministrative 1. Ferma restando la responsabilita' penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie e' punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate. 2. L'esercizio dell'attivita' sanitaria e sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonche' l'erogazione delle prestazioni per le quali non e' stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attivita' esercitata durante il periodo di sospensione dell'attivita'. 3. L'inosservanza di uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro da 1.000 euro. 4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravita' della violazione, per le attivita' sociosanitarie puo' essere stabilita una sospensione e per le attivita' sanitarie la sospensione e' sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione puo' essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. 5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda piu' sedi operative, la sospensione potra' riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o piu' branche specialistiche, una o piu' sedi operative. 6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarita' della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla meta'. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attivita' sanitarie e sociosanitarie e', altresi', disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. 8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con procedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attivita' sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 10. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' e' revocata nei seguenti casi: a) mancato adeguamento alle prescrizioni conseguenti alla sospensione di cui al comma 4; b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonche' volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione; c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso; d) accertata chiusura o inattivita' della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o piu' attivita' autorizzate preventivamente comunicata al soggetto competente in relazione alla attivita'. 11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attivita' e per territorio che ne introitano i relativi proventi.».