Art. 100 
 
                    Sostituzione dell'articolo 67 
                    della legge regionale 22/2019 
 
  1. L'articolo 67 della legge regionale 22/2019  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 67 sanzioni amministrative 
  1.  Ferma  restando  la  responsabilita'  penale  e   le   sanzioni
amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali,
la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di   autorizzazione
relativa all'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie  e'
punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate. 
  2. L'esercizio dell'attivita' sanitaria e sociosanitaria in assenza
dell'autorizzazione, nonche' l'erogazione delle  prestazioni  per  le
quali non e' stata ottenuta  la  prescritta  autorizzazione  comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000
euro  a  20.000  euro.  Si  considera  senza   autorizzazione   anche
l'attivita'   esercitata   durante   il   periodo   di    sospensione
dell'attivita'. 
  3. L'inosservanza di uno o piu' requisiti previsti per  l'esercizio
delle attivita' sanitarie e  sociosanitarie  o  la  violazione  delle
prescrizioni contenute nell'atto  di  autorizzazione  rilasciato  dal
soggetto competente  ai  sensi  della  normativa  regionale  comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro da  1.000
euro. 
  4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla  gravita'
della  violazione,  per  le  attivita'  sociosanitarie  puo'   essere
stabilita una sospensione e per le attivita' sanitarie la sospensione
e' sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione puo'
essere determinata sino  a  un  massimo  di  centottanta  giorni.  Il
soggetto  competente  alla  determinazione  e  all'irrogazione  della
sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la  sospensione,
l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. 
  5. Nelle strutture sanitarie che  erogano  prestazioni  in  diverse
branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda
piu' sedi operative, la sospensione potra' riguardare,  in  relazione
al tipo  di  requisito  mancante,  generale  o  specifico,  tutta  la
struttura, una  o  piu'  branche  specialistiche,  una  o  piu'  sedi
operative. 
  6. Il mancato invio, con gli strumenti  espressamente  individuati,
delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei
flussi informativi previsti dalla  normativa  vigente,  ivi  compresa
l'omessa comunicazione  del  trasferimento  della  titolarita'  della
struttura, comporta l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 
  7. In caso di reiterazione della violazione, le  sanzioni  previste
dal  presente  articolo  sono  aumentate  fino  alla   meta'.   Nelle
fattispecie di cui al comma 4 riferite  alle  attivita'  sanitarie  e
sociosanitarie e', altresi', disposta la sospensione  nei  tempi  ivi
previsti. 
  8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso  del
biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa,
accertata con procedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una
violazione della medesima indole. Si considerano della stessa  indole
le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di  disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono  o  per  le
modalita' della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneita'  o
caratteri fondamentali comuni. 
  9. La pubblicizzazione di false indicazioni  sulle  rette  e  sulle
prestazioni delle attivita' sociosanitarie comporta l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 
  10. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' e' revocata  nei
seguenti casi: 
  a)  mancato  adeguamento   alle   prescrizioni   conseguenti   alla
sospensione di cui al comma 4; 
  b)  estinzione  o  volontaria  rinuncia  della  persona   giuridica
titolare  dell'autorizzazione,  nonche'  volontaria  rinuncia   della
persona fisica titolare dell'autorizzazione; 
  c) decesso della  persona  fisica  titolare  dell'autorizzazione  e
mancato trasferimento della  struttura  ad  altra  persona  fisica  o
giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso; 
  d) accertata chiusura o inattivita' della struttura per un  periodo
superiore a  centottanta  giorni,  salvo  il  caso  di  temporanea  e
motivata  sospensione   di   una   o   piu'   attivita'   autorizzate
preventivamente comunicata al soggetto competente in  relazione  alla
attivita'. 
  11. All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  disposte  dal
presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione  alla
attivita' e per territorio che ne introitano i relativi proventi.».