Art. 103 
 
       Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale 
 
  1. In ragione dell'emergenza sanitaria  da  COVID-19,  al  fine  di
garantire le necessarie attivita' di assistenza  ai  degenti  e  loro
familiari, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere
all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo  straordinario
di  50.000  euro  per  il  perseguimento  delle  sue   attivita'   di
solidarieta' sociali finalizzate all'assistenza sanitaria. 
  2. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma 1
e' presentata alla Direzione centrale  salute,  politiche  sociali  e
disabilita', entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con
il decreto di concessione e' disposta l'erogazione del  contributo  e
sono  fissate  le  modalita'  di  rendicontazione  delle  spese.   Il
contributo puo' essere  erogato  in  via  anticipata  e  in  un'unica
soluzione.