Art. 103 Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale 1. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire le necessarie attivita' di assistenza ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attivita' di solidarieta' sociali finalizzate all'assistenza sanitaria. 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 e' presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.