Art. 106 Finanziamento di attivita' in materia di autismo 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attivita' istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunita' di appartenenza della persona, in conformita' ai principi previsti dal titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019. 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 e' presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonche' di una relazione illustrativa delle attivita' programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attivita' svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019. 4. Sono abrogati i commi 24 e 25 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).