Art. 106 
 
          Finanziamento di attivita' in materia di autismo 
 
  1. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere,  alla
Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS  con  sede  a
Tavagnacco, un  contributo  per  l'attivita'  istituzionale  volta  a
favorire l'integrazione e  l'inclusione  sociale  delle  persone  con
autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e
di  espressione  artistica  attuati  in  seno   alla   comunita'   di
appartenenza della persona, in conformita' ai principi  previsti  dal
titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019. 
  2. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  1
e' presentata, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  alla  Direzione  centrale  salute,  politiche
sociali  e  disabilita',  corredata  dell'atto  costitutivo  e  dello
statuto della Fondazione, nonche' di una relazione illustrativa delle
attivita'  programmate  con  il  relativo  preventivo  di  spesa.  Il
contributo puo' essere  erogato  in  via  anticipata  e  in  un'unica
soluzione. 
  3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini  e
le modalita' di rendicontazione, prevedendo la presentazione  di  una
relazione che restituisca  informazioni  quantitative  e  qualitative
circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale  delle
persone con autismo che hanno beneficiato dell'attivita' svolta dalla
Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13,  comma
2, lettera c), della legge regionale 22/2019. 
  4. Sono abrogati i commi  24  e  25  dell'articolo  9  della  legge
regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2017-2019).