Art. 107 
 
        Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017 
 
  1. In relazione alla  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, alla lettera b)  del  comma  dell'articolo  7  della  legge
regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla  legge  regionale  14
febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il  trattamento
e il contrasto della dipendenza da  gioco  d'azzardo,  nonche'  delle
problematiche e patologie correlate)), le parole «tre anni dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il 31 agosto 2021». 
  2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite
specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge
regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei
circoli privati e di altri luoghi deputati  all'intrattenimento,  che
scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.