Art. 107 Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017 1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonche' delle problematiche e patologie correlate)), le parole «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2021». 2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.