Art. 108 
 
       Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019 
 
  1. All'articolo 8 della legge regionale  4  novembre  2019,  n.  16
(Misure finanziarie  intersettoriali),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al  comma 1  dopo  le  parole  «persone  con  disabilita'»  sono
aggiunte le seguenti: «e il sostegno degli enti del Terzo settore per
la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il  supporto
ai caregiver familiari e  per  la  mobilita'  e  l'accessibilita'  di
persone con disabilita', con limitata autosufficienza o anziane»; 
  b) al comma 2 dopo le parole «la tutela  e  la  promozione  sociale
delle persone con disabilita'»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il
sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle  persone
fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilita'  e
l'accessibilita'   di   persone   con   disabilita',   con   limitata
autosufficienza o anziane» e dopo le parole «il trasporto di  persone
con disabilita'» sono aggiunte le seguenti: «o a sostegno di progetti
per la presa in carico e  sostegno  delle  persone  fragili,  per  il
supporto ai caregiver familiari o per la mobilita' e l'accessibilita'
di persone con disabilita', con limitata autosufficienza o anziane»; 
  c) al comma 5 dopo la parola  «rendicontazione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' le modalita' per il reimpiego, per le  finalita'
indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente  non
utilizzate».