Art. 108 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019 1. All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «persone con disabilita'» sono aggiunte le seguenti: «e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilita' e l'accessibilita' di persone con disabilita', con limitata autosufficienza o anziane»; b) al comma 2 dopo le parole «la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilita'» sono inserite le seguenti: «o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilita' e l'accessibilita' di persone con disabilita', con limitata autosufficienza o anziane» e dopo le parole «il trasporto di persone con disabilita'» sono aggiunte le seguenti: «o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilita' e l'accessibilita' di persone con disabilita', con limitata autosufficienza o anziane»; c) al comma 5 dopo la parola «rendicontazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le modalita' per il reimpiego, per le finalita' indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate».