Art. 109 Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale 1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione: a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualita' e relative attivita' programmate purche' rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione; b) le progettualita' di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020; c) la rendicontazione delle progettualita' che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020; d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualita' di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attivita' originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle liberta' emessi dalle autorita' competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b). 2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attivita' all'aperto. 3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attivita' all'aperto.