Art. 109 
 
   Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale 
 
  1. In considerazione  dello  stato  di  emergenza  COVID-19  e  del
correlato   assetto   normativo,   relativamente   ai    procedimenti
contributivi  previsti  dall'articolo  9,  comma   1,   lettera   c),
dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1,  della  legge
regionale  9  novembre  2012,  n.   23   (Disciplina   organica   sul
volontariato e sulle associazioni di  promozione  sociale),  concessi
per l'esercizio finanziario 2019, in deroga  a  quanto  previsto  dai
rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione: 
  a) i beneficiari sono autorizzati  a  sospendere  o  modificare  le
progettualita' e relative attivita' programmate purche' rientrino tra
quelle ammissibili a contribuzione; 
  b) le progettualita' di cui alla lettera a)  devono  in  ogni  caso
essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020; 
  c) la rendicontazione delle progettualita' che rientrano  nei  casi
di cui alle lettere a) e b), o  portate  regolarmente  a  conclusione
secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata
entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 
  d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle  spese  sostenute  per  le
progettualita' di cui alle lettere a) e b),  anche  quelle  dovute  a
contratti a titolo  oneroso  stipulati  per  la  realizzazione  delle
attivita' originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se
le  stesse  a  causa  dell'emergenza  COVID-19  e   dei   conseguenti
provvedimenti  limitativi  delle  liberta'  emessi  dalle   autorita'
competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare  compiuta
realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b). 
  2. In considerazione  dello  stato  di  emergenza  COVID-19  e  del
correlato   assetto   normativo,   relativamente   ai    procedimenti
contributivi previsti dall'articolo 9, comma  1,  lettera  b),  della
legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il
distanziamento sociale sono ammesse a contributo  anche  attrezzature
tecniche quali tende  da  campeggio  e  altri  sistemi  di  copertura
utilizzati  dalle  organizzazioni  di  volontariato  per   effettuare
attivita' all'aperto. 
  3. In via di interpretazione autentica  del  regolamento  attuativo
dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale  23/2012,
sono considerate attrezzature tecniche le  tende  da  campeggio  e  i
sistemi  di  copertura  di  cui  al   comma   2,   utilizzate   dalle
organizzazioni di volontariato per le loro attivita' all'aperto.