Art. 11 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016 1. All'articolo 29 della legge regionale 18/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.»; b) il comma 5 e' abrogato.