Art. 11 
 
       Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016 
 
  1. All'articolo 29 della legge regionale 18/2016, sono apportate le
seguenti modifiche: 
  a) il primo  periodo  del  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'Ufficio  unico  assicura  la  formazione,  l'aggiornamento  e   la
riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.»; 
  b) il comma 5 e' abrogato.