Art. 110 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019 1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), e' inserito il seguente: «33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualita' di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.».