Art. 110 
 
        Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019 
 
  1. Dopo il comma  33  dell'articolo  8  della  legge  regionale  27
dicembre 2019, n. 24 (Legge  di  stabilita'  2020),  e'  inserito  il
seguente: 
  «33  bis.   In   considerazione   dell'importanza   di   promuovere
tempestivamente gli interventi di cui al comma  31,  sono  ammesse  a
rendiconto anche le spese per la realizzazione  delle  progettualita'
di cui al comma  32,  sostenute  precedentemente  alla  presentazione
della domanda di contributo.».