Art. 111 
 
                   Deroga in materia di contributi 
                   a favore di cooperative sociali 
 
  1. In deroga alla vigente normativa  regolamentare  in  materia  di
interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge  regionale
26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale),  a
favore delle cooperative sociali e  loro  consorzi,  per  l'esercizio
della funzione di  promozione  della  cooperazione  sociale  prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006,
nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo  10,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  regionale  20/2006   volti   a
incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo  5,
comma 1, della legge  8  novembre  1991,  n.  381  (Disciplina  delle
cooperative sociali), la  revoca  d'ufficio  del  contributo  qualora
l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in  fase  di
liquidazione sia inferiore  al  60  per  cento  rispetto  all'importo
ammesso a contributo non trova applicazione laddove  la  minor  spesa
per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata  legge
regionale 20/2006, sia stata determinata dal ricorso  al  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale  o  di   accesso   all'assegno
ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in  materia  di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).