Art. 113 
 
                  Sostituzione dell'articolo 20 bis 
                    della legge regionale 38/1995 
 
  1. L'articolo 20 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei  consiglieri
regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964,  n.  2),
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 bis pignoramento dell'assegno vitalizio 
  1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a ridurre il  pignoramento  dell'assegno  vitalizio  e
della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino  alla
concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate  condizioni  di
difficolta'  economica  rappresentate  dal  debitore  che  ne  faccia
richiesta. La riduzione e' disposta con decreto del  Direttore  della
struttura  competente,  su  conforme  parere  dell'Avvocatura   della
Regione.». 
  2. L'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995, come sostituito
dal comma 1, si applica anche alle procedure di recupero del  credito
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.