Art. 113 Sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995 1. L'articolo 20 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e' sostituito dal seguente: «Art. 20 bis pignoramento dell'assegno vitalizio 1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficolta' economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione e' disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.». 2. L'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995, come sostituito dal comma 1, si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.