Art. 12 
 
Disposizioni  attuative  dell'articolo  29,  comma  2,  della   legge
                          regionale 21/2019 
 
  1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29,  comma  2,
della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21  (Esercizio  coordinato
di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e
istituzione  degli  Enti  di  decentramento  regionale),  la  Regione
incrementa  la  propria  dotazione  organica,  con  riferimento  alle
categorie e profili professionali interessati, di un  numero  pari  a
quello del personale trasferito alla Regione ai sensi  del  succitato
articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.