Art. 12 Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.