Art. 14 Assunzione di personale dirigenziale 1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento di una prova di verifica di idoneita' professionale, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente procedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni.