Art. 14 
 
                Assunzione di personale dirigenziale 
 
  1.  Gli  enti  locali  del  Comparto  unico  del  pubblico  impiego
regionale e locale, al fine di ridurre  il  ricorso  a  contratti  di
lavoro a termine e  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale dirigenziale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato,
possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con  il  Piano  triennale
dei  fabbisogni  e  con  l'indicazione   della   relativa   copertura
finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato,
nel limite massimo del 50 per cento dei posti  disponibili  e  previo
superamento di una prova di verifica di idoneita'  professionale,  il
personale  dirigenziale  che  risulti  in  servizio   presso   l'ente
procedente successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato,  assunto
con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021,  alle
dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche
non continuativi negli ultimi cinque anni.