Art. 16 
 
       Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019 
 
  1. All'articolo 18 della legge regionale 29 novembre  2019,  n.  21
(Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti  locali  del
Friuli Venezia Giulia  e  istituzione  degli  Enti  di  decentramento
regionale), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «da almeno i due terzi dei  consigli»  sono
sostituite dalle seguenti: «da almeno  la  maggioranza  assoluta  dei
consigli» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Conforme
deliberazione e' adottata, entro il medesimo termine,  dall'Assemblea
di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1  bis.  Qualora  le  deliberazioni  delle   Unioni   territoriali
intercomunali di cui al comma  1  non  risultino  conformi  a  quella
adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma  1,  relativamente
alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il
relativo accordo e' approvato,  entro  il  15  ottobre  2020,  da  un
collegio arbitrale  costituito  da  un  rappresentante  designato  da
ciascuna Unione territoriale intercomunale  e  dalla  Conferenza  dei
sindaci di ciascuna costituenda Comunita' di  montagna  e  presieduto
dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.».