Art. 16 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019 1. All'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «da almeno i due terzi dei consigli» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno la maggioranza assoluta dei consigli» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conforme deliberazione e' adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo e' approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunita' di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.».