Art. 17 Indennita' degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015 1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) riduzione di un quinto delle indennita' previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;»; b) alla lettera h) dopo le parole «di un rimborso» sono inserite le seguenti: «, anche forfettario,». 2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennita' degli amministratori locali. 3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 e' definito con legge regionale. 4. Le indennita' degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015, come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.