Art. 17 
 
Indennita' degli amministratori  locali.  Modifiche  all'articolo  41
                    della legge regionale 18/2015 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 41  della  legge  regionale  17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale  del  Friuli  Venezia
Giulia,  nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali
19/2013,  9/2009  e  26/2014  concernenti  gli  enti  locali),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  «g) riduzione di un quinto delle indennita' previste  alla  lettera
a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano  collocati
in aspettativa;»; 
  b) alla lettera h) dopo le parole «di un rimborso» sono inserite le
seguenti: «, anche forfettario,». 
  2. La  Regione  attua  un  concorso  finanziario  volto  a  ridurre
l'impatto  sui  bilanci  comunali  dei   maggiori   oneri   derivanti
dall'aumento delle indennita' degli amministratori locali. 
  3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 e' definito con  legge
regionale. 
  4. Le indennita' degli amministratori  locali,  come  definite  con
deliberazione della Giunta regionale  in  applicazione  dell'articolo
41, comma 3, della legge regionale 18/2015, come modificato dal comma
1, non possono essere inferiori  a  quelle  percepite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.