Art. 18 
 
            Mall'articolo 9 della legge regionale 24/2019 
 
  1. All'articolo 9 della legge regionale 27  dicembre  2019,  n.  24
(Legge di stabilita' 2020), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: 
  «27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma  26,  tenuto  conto
dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale
alla Regione, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  regionale  29
giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio  e
demanio, funzione pubblica, autonomie  locali,  sicurezza,  politiche
dell'immigrazione,  corregionali  all'estero  e  lingue  minoritarie,
cultura e sport, infrastrutture, territorio  e  viabilita',  turismo,
risorse agroalimentari,  forestali,  montagna,  attivita'  venatoria,
lavoro,  formazione,  istruzione  e  famiglia,  ambiente  e  energia,
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale,  sanita'  e
sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)),  attuativo
dell'articolo 29,  comma  2,  della  legge  regionale  21/2019,  sono
ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come
segue: 
    a) 1.524.572,11  euro  all'Ente  di  decentramento  regionale  di
Trieste; 
    b) 3.892.949,88  euro  all'Ente  di  decentramento  regionale  di
Udine; 
    c) 2.308.535,21  euro  all'Ente  di  decentramento  regionale  di
Pordenone; 
    d)  844.359,46  euro  all'Ente  di  decentramento  regionale   di
Gorizia.»; 
  b) alla lettera b) del comma 43 le parole «di  chiusura  anticipata
del mutuo» sono soppresse.