Art. 20 
 
        Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020 
 
  1. All'articolo  8  della  legge  regionale 1  aprile  2020,  n.  5
(Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «tra il 4 ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tra il 6 settembre»; 
  b) al comma 2 le parole «entro il 4 agosto» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 18 luglio»; 
  c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento  delle
elezioni comunali con il referendum confermativo del testo  di  legge
costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56,  57  e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova
applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi  quelli
concernenti  la  composizione  e  il   funzionamento   degli   uffici
elettorali  di  sezione,  la  normativa  statale  che  disciplina  la
contemporaneita'. 
  4 ter. Limitatamente alle  elezioni  comunali  dell'anno  2020,  in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  28,  comma  1,  della  legge
regionale  19/2013,  nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per   la
dichiarazione di  presentazione  delle  candidature  nei  comuni  con
popolazione  fino  a  3.000   abitanti.   Negli   altri   comuni   la
dichiarazione  di  presentazione  delle   candidature   deve   essere
sottoscritta da un numero di elettori: 
  a) non inferiore  a  10  e  non  superiore  a  30  nei  comuni  con
popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti; 
  b) non inferiore  a  20  e  non  superiore  a  60  nei  comuni  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
  c) non inferiore a  33  e  non  superiore  a  100  nei  comuni  con
popolazione superiore a 10.000 abitanti.».