Art. 22 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.