Art. 22 
 
Programma  regionale  di  finanziamento  in  materia  di   sicurezza.
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo  4  della  legge  regionale
9/2009, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9,  comma  73,
della legge regionale 24/2019, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa  di
200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla  Missione  n.  3  (Ordine
pubblico  e  sicurezza)  -  Programma  n.  2  (Sistema  integrato  di
sicurezza urbana) - Titolo  n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.